Il Tribunale di Milano ha ricordato che, sebbene si applicano gli stessi criteri di valutazione di distintività stabiliti per i marchi in generale, la categoria dei marchi tridimensionali presenta alcune fisiologiche peculiarità che rendono più complessa la valutazione concreta della loro capacità distintiva. Per il consumatore medio, infatti, è inusuale presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione, sicché solo un marchio che si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi di un certo settore potrà considerarsi distintivo.
Contesto
-
Cosa rende distintivo un marchio tridimensionale nel settore dei prodotti per la difesa personale.
-
Il ruolo della convalidazione del marchio ai sensi dell’art. 28 c.p.i.
-
Differenza tra marchio forte e debole nella valutazione del rischio di confusione.
-
Le condizioni che escludono il periculum in mora nella tutela cautelare.
-
Il criterio dell’impressione complessiva secondo la giurisprudenza nazionale ed europea.
⚖️ L’ordinanza evidenzia che il marchio in oggetto, pur registrato, non è sufficientemente distintivo e che non sussiste rischio di confusione tra i prodotti delle due aziende. La tolleranza pluriennale e l’assenza di danno imminente portano il Tribunale a respingere il ricorso.