La Corte di Giustizia UE, nel pronunciarsi in tema di impedimenti alla registrazione dei marchi, ha chiarito che gli impedimenti assoluti elencati nell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001 devono essere esaminati separatamente in quanto non c’è un ordine specifico da rispettare. Pertanto, il Tribunale UE ha commesso un errore di diritto stabilendo un ordine di esame non previsto dal legislatore dell’Unione.
Focus slla sentenza C‑93/23 P
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Nessun Ordine Prestabilito per gli Impedimenti Assoluti
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La Corte ha chiarito che gli impedimenti di cui all’art. 7, par. 1 (es. mancata riproducibilità grafica o assenza di distintività) non richiedono un esame sequenziale.
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L’EUIPO può valutare prima l’assenza di carattere distintivo (lett. b) senza dover necessariamente esaminare la riproducibilità grafica (lett. a).
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Il Tribunale UE
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Il Tribunale UE aveva imposto un ordine di esame (prima art. 4, poi art. 7), non previsto dal legislatore europeo.
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La Corte ha annullato la sentenza, rimandando la causa al Tribunale UE per un riesame conforme ai principi stabiliti.
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Cosa accade ai marchi non convenzionali?
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I marchi tattili, olfattivi o sonori devono comunque superare entrambi i criteri (riproducibilità e distintività), ma l’ordine di valutazione è discrezionale.
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Se un segno è privo di distintività, l’EUIPO può respingerlo senza analizzare la rappresentazione grafica.
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Effetti per le aziende?
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Flessibilità procedurale: le istituzioni UE hanno maggiore libertà nel valutare i requisiti di registrazione, ottimizzando i tempi delle pratiche.
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Attenzione alla progettazione: per i marchi non tradizionali (tattili, posizionali), è cruciale dimostrare sia la distintività sia una rappresentazione chiara e univoca.
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Rischio di contenzioso: le decisioni basate su un singolo impedimento (senza esame completo) potrebbero essere più frequenti, aumentando i ricorsi.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
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Regolamento UE 2017/1001: Art. 4 (definizione di marchio) e Art. 7 (impedimenti assoluti).
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Sentenza C‑93/23 P: Conferma il principio di autonomia nell’esame degli impedimenti.
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Giurisprudenza precedente: Corte di Giustizia UE, causa C-273/00 (Sieckmann) sui marchi olfattivi.