Con la sentenza n. 4201/2025, il TAR Lazio ha confermato la legittimità del diniego di Invitalia alla società ricorrente, escludendo che una licenza su una domanda di brevetto (non ancora concessa) possa garantire l’accesso alle agevolazioni del bando “Brevetti+ 2019”.
Contesto
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Il Caso
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La società aveva presentato una domanda di agevolazioni basandosi su una licenza esclusiva di una domanda di brevetto (depositata nel 2019).
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Invitalia ha respinto la richiesta, ritenendo che la licenza di una domanda non equivalga a un brevetto concesso (art. 4, lett. a, decreto 26/11/2019).
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La Distinzione fatta dal TAR Lazio
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Licenza di brevetto ≠ Domanda di brevetto:
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Il bando permette l’accesso ai licenziatari di brevetti già concessi (lett. a), non di mere domande (lett. b, c).
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La domanda di brevetto è una richiesta in attesa di concessione, senza diritti esclusivi (art. 53 D.Lgs. 30/2005).
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Analisi del Bando
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Lett. d) e e): Consentono agevolazioni solo per accordi su brevetti concessi, non su domande.
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Art. 6, comma 5: Esclude servizi legati a licenze con durata inferiore al brevetto, presupponendo un titolo già valido.
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Implicazioni Giuridiche
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La sentenza ribadisce che i diritti di privativa sorgono solo con la concessione del brevetto (non con il deposito).
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Conferma l’interpretazione restrittiva di Invitalia, allineata alla ratio del bando: tutelare solo titolari di brevetti effettivi.
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Normativa e Giurisprudenza
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Bando “Brevetti+ 2019” (Decreti Direttoriali 26/11/2019 e 29/07/2020).
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Art. 53 D.Lgs. 30/2005: Diritti esclusivi conferiti solo con concessione del brevetto.
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Sentenza TAR Lazio n. 4201/2025: Chiarisce l’inammissibilità di licenze su domande di brevetto per agevolazioni.
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