Con la sentenza n. 7088/2025, la Cassazione ha stabilito che l’apposizione di marchi (Fiat, Lancia, Panda) su componenti non originali integra il reato di contraffazione ex art. 473 c.p., ribadendo la tutela della fede pubblica e dell’affidamento nei segni distintivi.
Contesto
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Art. 473 c.p. e Contraffazione
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Il reato sussiste anche per il riutilizzo di marchi originali su prodotti non autentici.
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Rilevanza della giurisprudenza consolidata (es. Cass. 22503/2016, 37451/2014).
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Eccezione Art. 241 c.p.i.
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La clausola di riparazione (libera produzione di ricambi) non giustifica l’uso illecito del marchio sul componente.
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Ammessa solo l’indicazione del marchio sulla confezione per finalità informative (art. 6 Direttiva 89/104/CEE).
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Aggravante Sistematicità (Art. 474-ter c.p.)
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Sanzioni più severe per attività organizzate o svolte “in modo sistematico”, tipiche di strutture imprenditoriali.
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Confisca Obbligatoria (Art. 474-bis c.p.)
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Sequestro di macchinari e prodotti contraffatti, indipendentemente dalla titolarità.
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Normativa e Giurisprudnza
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Riferimenti Normativi:
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Direttiva UE 98/71/CE e 89/104/CEE.
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Legge 99/2009 (aggravante sistematicità).
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Giurisprudenza UE e Nazionale:
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Corte di Giustizia UE, causa 500/14 (2015).
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Cass. 16094/2019 (Vanini) e 2342/2023 (Storti).
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