Descrizione
Ai sensi dell’articolo 98 del Codice di proprietà industriale (CPI) sono segreti commerciali le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, qualora siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure di sicurezza.
I requisiti richiesti dall’ordinamento per la tutelabilità del segreto commerciale (segretezza, valore economico e misure di sicurezza) sono sostanzialmente richiamati anche nella Direttiva europea 2016/943 sui trade secrets e nell’art. 39 TRIps.
Una definizione sistemica di trade secret è desumibile dall’art. 2105 cod.civ. (obbligo di fedeltà del lavoratore) e dalla sentenza Cass. 1699 del 27 febbraio 1985. La casistica giurisprudenziale, infatti, offre importanti spunti per distinguere i segreti industriali da altri tipi di informazioni non tutelabili come trade secrets.
A titolo esemplificativo, si ricorda che costituiscono segreti industriali le conoscenze tecniche relative a processi industriali, le informazioni relative all’organizzazione dell’impresa, le liste dei clienti e sulle loro preferenze, nonché quelle sulle preferenze dei consumatori, le strategie di marketing, i dati dei fornitori ed i prezzi di acquisto.
Esclusi dalla categoria di trade secrets sono, invece, conoscenze e capacità individuali dell’individuo, informazioni ricavate attraverso l’osservazione, l’esame scompositivo, il c.d. reverse engineering, l’analisi chimica del prodotto da cui si ricava il segreto.
La tutela dei trade secrets è cumulabile con altri tipi di tutela degli asset immateriali (brevetti, modelli di utilità e marchi) se ricorrono tutti i rispettivi requisiti. Interessante è la comparazione del segreto industriale con gli altri diritti IP (in particolare brevetto e marchio) sotto il profilo dell’onere della prova, durata, pubblicità, registrazione, estensione della tutela e costi, al fine di rilevarne differenze significative.
Particolarmente articolata è la tutela legale dei trade secrets, che è sia civile che penale.
Per quanto riguarda la tutela civile degna di nota è la modifica dell’art. 99 c.p.i., operata dal D.Lgs. 63/2018, che ai commi 1 bis e 1 ter introduce la fattispecie di divulgazione colposa, ferma restando la tutela civilistica da atti di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, cod. civ. e la tutela risarcitoria, con richiamo al novellato art. 124 c.p.i..
Excursus di rilievo è dedicato ai nuovi poteri di secretazione per i giudici ex art. 121 ter c.p.i., che consente al giudice di vietare, ai soggetti coinvolti a vario titolo nel procedimento o che hanno accesso ai relativi atti, di utilizzare o rivelare segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati.
I trade secrets ricevono anche tutela penale ai sensi degli artt. 621, 622 e 623 cod. pen., secondo cui è punito con la reclusione (o con la multa nei primi due casi) colui che si è reso responsabile, rispettivamente, del reato di rivelazione del contenuto di documenti segreti, del reato di rivelazione di segreto industriale e del reato di rivelazione di segreti scientifici e industriali.
Video registrato il 26.07.2025
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