L’evocazione di una denominazione registrata non richiede necessariamente un rischio di confusione tra i prodotti, ma si configura qualora il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte della denominazione protetta, inducendo il consumatore ad associarlo mentalmente al prodotto che beneficia della tutela derivante dalla registrazione.
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, tornando sul concetto di evocazione, si è soffermata ad analizzare i seguenti aspetti:
- rapporto tra evocazione e rischio di confusione
- percezione del consumatore
- tutela delle denominazioni composte
protezione della reputazione di un prodotto.