Non può ritenersi coautore quel soggetto che, in veste di curatore, ha svolto attività di armonizzazione di due versioni linguistiche di un’opera letteraria senza aver apportato, all’opera derivata, alcun apporto creativo.
In tal senso si è pronunciato il Tribunale Firenze con una recente sentenza fornendo alcuni chiarimenti in tema di:
• configurazione di un’opera dell’ingegno
• creatività nel diritto d’autore
• tutela delle opere derivate.