Il Tribunale di Ancona, nel trattare una causa avviata per la violazione del diritto di marchio “Bi-Bag”, ha richiamato la nozione di secondary meaning secondo cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato.
L’espressione Bi-Bag, che discende dalla struttura della borsa realizzata con la sovrapposizione di due (BI) borse (BAG), fungendo da indicazione descrittiva del prodotto, largamente utilizzata dagli operatori del settore di interesse per descrivere borse caratterizzate da una doppia fodera, costituite dalla sovrapposizione di due borse e/o utilizzabili in due formati diversi, con o senza tracolla, può avere carattere distintivo?