La Corte di Cassazione ha ribadito la perentorietà del termine per rispondere ai rilievi dell’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), ai sensi dell’art. 173 del Codice della proprietà industriale (c.p.i.). Inoltre, ha chiarito che la restitutio in integrum, prevista dall’art. 193 c.p.i., non può essere concessa senza adeguata documentazione che giustifichi la mancata risposta.
La controversia nasce dal ricorso proposto da una società contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dopo che la Commissione dei ricorsi aveva confermato il rifiuto della domanda di brevetto per invenzione. L’azienda ha contestato la natura perentoria del termine e la mancata concessione della restitutio in integrum, attribuendo il mancato invio della risposta ad un presunto errore tecnico informatico.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che:
- il termine assegnato dall’UIBM, pur non espressamente dichiarato perentorio dalla legge, lo diventa per funzione;
- una generica allegazione di problemi informatici non è sufficiente per ottenere la restitutio in integrum, essendo necessaria prova documentale concreta.